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Titolo

Nuove regole in tema di fatturazione.
Fonte: 
Gazzetta Ufficiale
Mese di pubblicazione: 
01/2013
(Articolo 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 – Gazzetta Ufficiale 288 del 11/12/2012 Serie Generale)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 216/2012 (c.d. “salva-infrazioni”), contenente, tra le altre, le disposizioni che hanno recepito, nel nostro ordinamento, la direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13/7/2010 in materia di fatturazione.
Di seguito si propone una breve sintesi delle principali novità in tema di fatturazione, che saranno oggetto di un eventuale futuro approfondimento.
 
BASE IMPONIBILE
Con il decreto in esame viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell’ordine:
-          il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;
-          il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell’operazione;
-          il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest’ultimo giorno.
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
 
EMISSIONE DELLA FATTURA
Dal 1° gennaio 2013 sarà ampliato l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA, infatti, saranno oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE.
Nelle ipotesi di “reverse charge” il cedente/prestatore dovrà indicare sulla fattura “inversione contabile”.
 
CONTENUTO DELLA FATTURA
Con riferimento al contenuto della fattura si segnalano le seguenti novità:
·        la fattura deve contenere l’indicazione di un numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
·        è sempre obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui il cessionario o committente sia un privato è necessaria l’indicazione del codice fiscale.
 
Inoltre, occorre indicare sulla fattura specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, non imponibili o esenti.
Più in particolare viene stabilito che la fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
·        cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;
·        operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non
·        imponibile”;
·        operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;
·        operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine - beni usati”, “regime del margine - oggetti d’arte” o “regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione”;
·        operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’art. 74-ter, con l’annotazione “regime del margine - agenzie di viaggio””.
 
Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo   proprio   recano l'annotazione "autofatturazione".
 
FATTURA SEMPLIFICATA
Viene introdotta la possibilità, a scelta del contribuente, di emettere la fattura semplificata per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché per le fatture rettificative di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il predetto limite di 100 euro può essere innalzato fino a 400 euro ovvero può essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti per l’emissione delle fatture.
 
FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
 
Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Ne consegue che si dovrà procedere obbligatoriamente alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche (per meglio dire quelle emesse e ricevute in maniera elettronica, perché accettate dal destinatario); invece, si potrà procedere facoltativamente alla conservazione elettronica delle fatture cartacee nonché di quelle create in formato elettronico.