Misure di attuazione del Next Generation UE – Istituzione del Fondo (art. 1, commi da 1037 a 1050) -Clik per scaricare il documento
Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU con l’art. 1, commi da 1037 a 1050 in riferimento viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, con una dotazione finanziaria36 di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 (comma 1037).
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione (comma 1042).
Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l’altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti stessi (comma 1047), mentre i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell’importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti (comma 1048).
Ogni difformità rilevata sull’attuazione dei singoli progetti e nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Programma Next Generation EU, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’amministrazione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano (comma 1049).
33. Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art. 1, commi 1051-1067)
I commi 1051-1063, per rafforzare il programma di Transizione 4.0 volto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estendono fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.
36 Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (comma 2).
Ricordiamo infatti che con Legge di Bilancio 2020 il super e iper-ammortamento erano stati sostituiti con un credito d’imposta37 per le spese sostenute, a titolo di investimento, in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.
La Legge di Bilancio 2021, attraverso le disposizioni in esame, replica quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2020, riproponendo quindi per ulteriori due anni il Piano Transizione 4.0, ma con alcune specifiche differenze che adesso esamineremo insieme.
1. Ambito temporale degli investimenti ordinari
Entrando nel dettaglio anticipiamo che le nuove norme ampliano l’ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni anche agli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, quindi, per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (cioè non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti
· fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e
· fino a 1 milione di euro per i beni immateriali.
Inoltre, la misura del credito d’imposta è aumentata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali che immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile38 effettuati nel medesimo periodo (co. 1054).
Per investimenti nei medesimi beni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al
31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito d’imposta spetta nella misura del 6%, con i medesimi limiti di investimento sopra descritti (co. 1055).
37 Il credito d'imposta rientra nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciat o dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave d i sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione
4.0.
38 Ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 il lavoro agile è definito come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La
prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i
soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Precisiamo che il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma del Testo Unico delle Imposte sui redditi appena richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria:
· il beneficiario del credito d’imposta sarà il soggetto utilizzatore;
· per il calcolo del credito si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei
beni.
2. Ambito temporale degli Investimenti 4.0
Per gli investimenti in beni dell’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito d’imposta è riconosciuto (co. 1056):
· nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· nella misura del 30% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
· nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per i medesimi investimenti appena citati dell’Allegato A, effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31.12.2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito d’imposta è riconosciuto (co. 1057):
· nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
· nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro
· nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Ai sensi del comma 1058 dell’articolo in commento, per gli investimenti in beni
immateriali indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 aventi quindi
ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, con limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Precisiamo che anche per quest’anno le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile sono ricomprese nell’agevolazione per competenza. Ricordiamo poi che anche in questa edizione 2021 similmente a quanto introdotto nell’edizione 2020 è consentito godere della specifica agevolazione per i beni immateriali (allegato B), anche senza aver investito in un bene materiale (allegato A); è stato infatti eliminato dal 2020 il vincolo di carattere soggettivo che legava originariamente le due misure.
Appare utile in questa sede ricordare dal punto di vista oggettivo che in circolare Assilea Serie Fiscale n. 27/2016 (pp. 6-12) è contenuta una dettagliata disamina dei beni annoverati nei citati Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Vale anche per questa tipologia specifica di beni dell’Industria 4.0, la medesima precisazione già mossa sopra per cui il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Ribadiamo pertanto anche qui che la norma del Testo Unico delle Imposte sui redditi appena richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria:
· il beneficiario del credito d’imposta sarà il soggetto utilizzatore;
· per il calcolo del credito si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei
beni.
3. Ambito soggettivo e ambito oggettivo degli investimenti
Dal punto di vista soggettivo possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’agevolazione ai sensi del comma 1052 le imprese in stato di crisi39 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 dell’articolo in commento (e cioè il credito d’imposta relativo ai beni materiali e immateriali strumentali non rientranti nell’Industria 4.0) si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (titolari di reddito di lavoro autonomo) per effetto di quanto previsto dal comma
1061.
Dal punto di vista oggettivo, invece, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
· veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR), sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali; restano pertanto esclusi dalla proroga autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa (quali sono, ad es., le autovetture per le società attive nel business del noleggio a breve e a lungo termine) o adibiti ad uso pubblico (lett. a) dell’art. 164, comma 1 del TUIR), quelli concessi ai dipendenti in uso promiscuo (lett. b-bis), nonché quelli a disposizione per usi diversi dai precedenti (lett. b). Rimangono invece agevolabili gli investimenti in autoveicoli individuati dall’articolo 54, comma 1, del D.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) non espressamente richiamati dall’articolo 164, comma 1 del TUIR, quali: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli